Art. 3.
(Articolazione della rete
dei servizi socio-sanitari).

      1. La rete dei servizi socio-sanitari prevede servizi integrati e flessibili, in grado di rispondere ai bisogni del paziente e della sua famiglia nelle varie fasi della malattia, al fine di garantire il mantenimento dell'autosufficienza e la qualità della vita della persona affetta da demenza e della sua famiglia.
      2. In ogni distretto, come definito dall'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è assicurata la presenza di una struttura, individuata dal direttore di distretto, che è punto di accesso per gli utenti e di riferimento per gli operatori per la rilevazione dei bisogni, l'informazione, la comunicazione, il coordinamento e l'attivazione degli operatori.
      3. Il distretto coinvolge tutti gli operatori necessari, in base alle loro competenze, rapportandosi in particolare con il medico di famiglia, quale interfaccia principale con il paziente e la sua famiglia.
      4. Il distretto garantisce, mediante appositi protocolli di intesa con le amministrazioni comunali, in maniera appropriata, equa, adeguata e accessibile, i seguenti servizi, all'interno di una rete di solidarietà con tutte le forze presenti sul territorio:

          a) assistenza ospedaliera presso reparti specializzati di degenza;

          b) riabilitazione presso unità dedicate;

          c) riabilitazione in regime ambulatoriale;

          d) assistenza presso centri diurni;

          e) assistenza presso residenze sanitarie assistenziali;

          f) assistenza domiciliare integrata;

 

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          g) assistenza farmacologica;

          h) assistenza protesica;

          i) assistenza medico-legale;

          l) supporto al nucleo familiare e agli addetti all'assistenza.